L’amministrazione di sostegno è una nuova figura giuridica a tutela della persona in difficoltà temporanea o permanente, grave o meno grave, introdotta con la legge del gennaio 2004. L’art. 1 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La finalità primaria dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è la cura delle condizioni di vita personale e sociale e degli interessi dell’individuo privo in tutto o in parte di autonomia, destinatario della tutela. La nomina di un amministratore di sostegno può essere chiesta dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dai suoceri, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali, senza che sia necessaria l’assistenza di un avvocato. Specializzata nella materia, assisto il cliente supportandolo nella ricerca di documentazione utile e necessaria nella procedura di nomina dell’amministratore di sostegno avanti il tribunale competente. I compiti dell'amministratore di sostegno potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente): Da diversi anni ricevo incarichi quale Amministratrice di Sostegno dal Tribunale di Modena per affiancare i soggetti “fragili” nella gestione del loro patrimonio.