L' Atto arbitrario del pubblico ufficiale- conseguenze per chi reagisce

Oggi facciamo un cenno a questa norma molto importante per il cittadino, prevista dall'art. 393 bis del codice penale. Nello specifico, questo articolo prevede la NON PUNIBILITÀ per la commissione di alcuni reati (violenza o resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale ad es.) che si realizzano quando il pubblico ufficiale stesso abbia provocato la reazione del cittadino eccedendo dalle sue attribuzioni con atti arbitrari. In primo luogo, la norma in questione è considerata come una vera e propria causa di giustificazione (come la legittima difesa per intenderci), dunque, la relativa sentenza di assoluzione avrà la formula "...il fatto non costituisce reato". Per "atti arbitrari", la giurisprudenza (cassazione penale 45245/2021) intende l'atto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato rispetto ai doveri d'ufficio, ovvero anche quando, la condotta del P.U., pur essendo legittima, sia incongruente rispetto alle finalità da perseguire a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire degli operatori pubblici. Ancora, sempre la Cassazione penale (nr. 7255/2022) parla del P.U. che si rivolge al cittadino in modo provocatorio, senza rispettare le elementari norme dell'educazione e del costume sociale. Pertanto, la causa di giustificazione in parola è venuta in rilievo nel caso di un soggetto che si opponeva alla perquisizione finalizzata alla ricerca di armi oppure alla richiesta degli agenti di seguirli all'ospedale per l'etilometro dopo che la stessa persona aveva già opposto un perentorio rifiuto.

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