Montare un terminale di scarico non omologato è vietato dal Codice della Strada? quale sanzione è prevista? La questione è complessa e la Corte di Cassazione è intervenuta per affrontare un caso pratico che andremo ad esaminare (sentenza n. 9988/2018). I Carabinieri avevano contestato ad un automobilista la violazione dell'art. 78 del Codice della Strada per aver installato uno scarico non omologato sulla propria auto, con sanzione da 430,00 euro e ritiro della carta di circolazione. Il conducente, dunque, si opponeva alla sanzione ricorrendo fino in Cassazione, ottenendo infine un trattamento più favorevole. Infatti, i Giudici hanno stabilito che, nel caso di sostituzione dello scarico con un altro dispositivo non omologato, si può contestare il citato art. 78 solo nel caso in cui gli agenti dimostrino, con gli appositi strumenti tecnici, che da tale modifica sia derivata un'alterazione della velocità o della rumorosità o delle emissioni di gas inquinanti, rispetto ai parametri indicati nella carta di circolazione. Senza queste specifiche dimostrazioni, potrà solo essere contestato il ben più lieve art. 79 CdS, che prevede la sanzione di 87,00 euro senza il ritiro del libretto. Nel caso di specie, infatti, gli agenti non avevano provveduto a sottoporre il terminale ad una prova fonometrica e si erano limitati ad una valutazione personale. All'automobilista è così andata bene. Un saluto, un buon lavoro ed al prossimo aggiornamento.